Decontribuzione Sud PMI. Occupazione in aree svantaggiate: istruzioni all’agevolazione contributiva
Napoli, e febbraio 2025
L’INPS, con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate introdotta dall’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. Decontribuzione Sud PMI), consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento. La suddetta agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, anche Decontribuzione Sud PMI). Ai sensi del comma 408 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue: ➢ per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024; ➢ per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025; ➢ per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026; ➢ per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027; ➢ per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028. L’agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori. L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.