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Il Corpo Smaterializzato – Come il Concetto di Genere ha Rivoluzionato Identità, Medicina e Società

Dalle teorie di Stoller e Butler fino al postumanesimo di Preciado, la nascita del “tecno-corpo” ridefinisce i confini tra natura, identità e realtà

21 Maggio 2025

Esmeralda Mameli 

Negli anni Cinquanta, lo psicoanalista Robert Stoller introduce per la prima volta il concetto di “gender identity” per distinguere tra il sesso biologico (sex) e l’identificazione psicologica dell’individuo (gender). Stoller osserva casi clinici in cui soggetti nati maschi si identificano come femmine, e viceversa. È in questo contesto che afferma:

Gender identity is the sense of oneself as male or female, independent of biological sex”.

Da qui prende avvio un percorso che condurrà progressivamente al disancoramento dell’identità sessuale dai dati biologici. La medicina, tradizionalmente fondata sulla diagnosi oggettiva, comincia a includere la percezione soggettiva come criterio d’intervento terapeutico. Come nota Sylviane Agacinsky: “Il divorzio dalla realtà è iniziato il giorno in cui la medicina ha proposto al paziente di dare corpo alla sua fantasia ‘correggendo’ il proprio sesso”.

Una breve genealogia del concetto di genere

Il termine “gender” comincia a circolare negli ambienti psicoanalitici e medici americani tra gli anni ’50 e ’60, ma è solo con l’ondata femminista degli anni ’70 che il concetto assume una portata politico-culturale. Simone de Beauvoir scrive: “Donna non si nasce, lo si diventa”, frase che apre la strada a una riflessione sul genere come costruzione sociale.

Negli anni ’90, Judith Butler radicalizza questa prospettiva. Nel suo testo fondativo “Gender Trouble” (1990), afferma che “il genere è una performance, una messa in scena ripetuta di atti, gesti e desideri”. Il corpo non è il fondamento dell’identità, ma un effetto della norma sociale che lo interpreta. In questa visione, l’identità diventa fluida, instabile, continuamente rinegoziata.

Parallelamente, nasce il movimento queer, che rifiuta le etichette fisse (uomo/donna, etero/omo) e promuove una pluralità di identità possibili. In Francia, Beatriz Preciado (oggi Paul B. Preciado), teorico queer e filosofo del corpo post-umano, porta questa riflessione oltre i confini del linguaggio e della teoria.

Nel libro “Testo Junkie”, Preciado scrive:

Il mio corpo è una costruzione farmacopornografica. È un laboratorio, non un dato naturale”.

Il genere, in questa ottica, è una produzione biotecnologica, plasmata da ormoni, chirurgia, dispositivi, protesi, estetica. L’identità non è più solo una questione culturale o politica, ma anche tecnologica.

La rivoluzione del corpo

Sylviane Agacinsky, nel suo libro “L’Uomo disincarnato” (2022), osserva con lucidità e preoccupazione questa trasformazione:

Esce di scena il corpo naturale e ognuno è libero di fabbricare il proprio genere forgiando il proprio tecno-corpo”.

Per la filosofa francese, ciò rappresenta una cesura profonda con l’idea classica di umanità. Il corpo non è più ciò che siamo, ma ciò che vogliamo diventare.

La medicina, da scienza della cura, diventa arte della trasformazione. Si crea un paradosso: in nome dell’autenticità soggettiva, si interviene chirurgicamente sul corpo, negandone la realtà oggettiva. È un passaggio culturale epocale che solleva domande etiche, politiche e antropologiche ancora oggi irrisolte.


Il percorso che va da Stoller a Preciado disegna la traiettoria di una vera e propria rivoluzione antropologica. L’essere umano postmoderno è chiamato a ridefinirsi non più in base a ciò che è, ma in base a ciò che sente, desidera, immagina e può costruire. Ma in questa smaterializzazione dell’identità si nasconde un interrogativo cruciale: è davvero libertà, o stiamo perdendo il senso del limite e della realtà?


Legislazione e diritto: il genere tra autodeterminazione e conflitto normativo

Negli ultimi decenni, la trasformazione del concetto di genere ha avuto un forte impatto anche sul piano giuridico, spingendo numerosi Stati a rivedere le proprie legislazioni in materia di identità personale, diritti civili e accesso ai servizi sanitari.

Italia: tra Corte Costituzionale e diritti individuali

In Italia, la Legge 164/1982 ha regolamentato per la prima volta la rettifica anagrafica del sesso, subordinandola a un intervento chirurgico irreversibile. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato questa interpretazione.

Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha stabilito che:

l’intervento chirurgico non può essere considerato requisito necessario per il riconoscimento giuridico del genere percepito”.

Il diritto all’identità di genere viene così riconosciuto come parte integrante del diritto alla salute psico-fisica e all’autodeterminazione.

 

Europa: verso il principio dell’autodeterminazione legale

In molti Paesi europei si va sempre più affermando il principio di self-determination, ovvero la possibilità di cambiare il proprio genere legale sulla base della sola dichiarazione individuale, senza necessità di diagnosi medica o interventi fisici.

In Spagna, la Ley Trans del 2023 consente il cambio di sesso legale a partire dai 16 anni, anche senza il consenso dei genitori, mentre in Danimarca, Islanda e Belgio il processo è snello e dichiarativo, basato sulla volontà della persona.

 

Il caso dell’identità fluida e la sfida del diritto

L’emergere di identità non binarie e fluide sta ponendo nuove sfide al diritto. In Germania e nei Paesi Bassi, è stato introdotto il terzo genere (diverso da M o F), ma rimangono forti incertezze su questioni come:

– Accesso a spazi separati per sesso (carceri, sport, bagni pubblici)

– Diritti riproduttivi e filiazione (madri trans, gestazione per altri)

– Trattamenti ormonali e chirurgici su minori

 

Un equilibrio difficile

La tensione tra autodeterminazione individuale e principio di realtà biologica solleva questioni giuridiche di fondo: fino a che punto il diritto può farsi interprete del sentire soggettivo? E quali sono i limiti per evitare abusi, incoerenze o conflitti sociali?

Nel pieno di questa rivoluzione antropologico-legislativa, il diritto si trova oggi a dover ridefinire i suoi fondamenti: dalla certezza giuridica alla flessibilità identitaria. Una sfida ancora aperta.

 

I principali casi italiani sull’identità di genere

Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha giocato un ruolo fondamentale nel ridefinire i limiti e le possibilità del riconoscimento legale del genere, superando l’impostazione chirurgico-medicale iniziale della Legge 164/1982.

1. Corte Costituzionale, Sentenza n. 221/2015

L’intervento chirurgico di adeguamento non può essere condizione necessaria per la rettifica anagrafica del sesso.”

Questa storica sentenza ha riconosciuto il diritto all’identità di genere come diritto fondamentale e ha stabilito che l’autodeterminazione deve prevalere, purché accompagnata da un percorso psicologico e giudiziario.

2. Tribunale di Roma, Sentenza n. 5307/2017

Autorizza la rettifica anagrafica senza intervento chirurgico anche per un minore trans, aprendo un varco giuridico su un tema ancora controverso: la transizione in età adolescenziale.

3. Corte di Cassazione, Sentenza n. 15138/2015

Conferma il diritto di un uomo trans, che ha effettuato il cambio anagrafico, ma non chirurgico, a essere riconosciuto come genitore maschio del proprio figlio biologico. Il diritto alla genitorialità non viene più vincolato al sesso biologico.

4. Corte d’Appello di Napoli, Sentenza 2018

Per la prima volta viene autorizzata la rettifica di genere anche per una persona non binaria, pur in assenza di un quadro normativo esplicito. Si introduce così il principio di identità di genere autodeterminata come valore costituzionalmente tutelato.

5. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Sentenza A.P., Garçon e Nicot c. Francia (2017)

Pur non italiana, questa sentenza della CEDU ha avuto impatto anche in Italia: stabilisce che obbligare una persona trans a sottoporsi a sterilizzazione o chirurgia per ottenere il cambio legale di genere viola i diritti umani.


Nonostante questi orientamenti progressisti, la normativa italiana resta lacunosa in assenza di una legge organica sul riconoscimento dell’identità di genere, rendendo necessaria l’azione dei giudici per colmare vuoti e garantire diritti fondamentali.


Identità di genere nel mondo: modelli a confronto

Argentina

Modello legale: Autodichiarazione senza requisiti medici

Età minima: 18 anni (anche prima con consenso)

Obbligo medico: No

Note: Legge pionieristica (2012), riconosce l’autodeterminazione piena

Spagna

Modello legale: Autodichiarazione (Ley Trans, 2023)

Età minima: 16 anni (senza consenso genitoriale)

Obbligo medico: No

Note: Cambio di genere semplificato anche per minori

Germania

Modello legale: Dichiarazione + consulenza obbligatorio

Età minima: 14 anni (con consenso)

Obbligo medico: No

Note: Introdotto “terzo genere” nei documenti ufficiali

Francia

Modello legale: Giudiziale semplificato

Età minima: 18 anni

Obbligo medico: No

Note: Dal 2016 non richiede più chirurgia né sterilizzazione

Italia

Modello legale: Giudiziale, senza legge organica specifica

Età minima: 18 anni (eccezioni su minori con sentenze)

Obbligo medico: No (dal 2015, sentenza Corte Cost.)

Note: Serve comunque il ricorso in tribunale per rettifica anagrafica

USA

Modello legale: Variabile da Stato a Stato

Età minima: Varia (media 18 anni)

Obbligo medico: Dipende dallo Stato

Note: Alcuni Stati riconoscono “gender X”, altri pongono restrizioni

Canada

Modello legale: Autodeterminazione tramite modulo

Età minima: 16-18 anni (in base alla provincia)

Obbligo medico: No

Note: Riconoscimento pieno dei diritti delle persone trans e non binarie

Iran

Modello legale: Medico-psichiatrico obbligatorio

Età minima: 18 anni

Obbligo medico: Sì (chirurgia e diagnosi)

Note: Lo Stato promuove la transizione chirurgica ma non riconosce identità fluide

India

Modello legale: Riconoscimento del “terzo genere”

Età minima: Nessuna formalmente stabilita

Obbligo medico: No

Note: Sentenza NALSA v. UOI (2014) garantisce diritti civili e identità personale


Il confronto internazionale mostra una frattura netta tra modelli biomedicali, che subordinano il riconoscimento al corpo, e modelli autodichiarativi, che riconoscono il primato dell’identità percepita. Questa dicotomia riflette visioni antropologiche e culturali molto diverse sul ruolo del corpo, del diritto e della verità soggettiva.