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Cassazione 2025 – Nessuna “riscrittura” del reato di epidemia contro i cittadini

La sentenza n. 27515/2025 chiarisce: solo chi ha un obbligo giuridico può rispondere per omissione, non un cittadino che rifiuta tamponi o violi la quarantena.

2 Settembre 2025

Sergio Angrisano

Negli ultimi giorni sono circolati sui social commenti allarmistici secondo cui la Cassazione avrebbe «riscritto il reato di epidemia», arrivando a punire automaticamente chi rifiuta tamponi, viola la quarantena o non indossa la mascherina.

In realtà, la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 27515 del 28 luglio 2025 non ha introdotto alcun nuovo obbligo sanitario per i cittadini né trasformato in criminali i dissenzienti, ma si è limitata a chiarire un punto tecnico-giuridico: l’epidemia colposa può configurarsi anche in forma omissiva, a condizione che l’omissione provenga da chi ha una precisa posizione di garanzia. Il caso concreto riguardava infatti, un dirigente sanitario dell’ospedale di Alghero, accusato di non aver fornito dispositivi di protezione e formazione al personale tra marzo e aprile 2020, contribuendo a un focolaio di SARS-CoV-2. In primo grado era stato assolto, ma la Cassazione ha stabilito che la sua inattività, in quanto responsabile con obblighi giuridici, poteva integrare il reato di epidemia colposa.

La Corte ha risolto così un contrasto interpretativo. Fino ad oggi, alcuni orientamenti ritenevano che l’epidemia fosse reato a forma vincolata, realizzabile solo con un’azione attiva di diffusione di germi patogeni. Le Sezioni Unite hanno invece affermato che l’art. 40, comma 2, c.p. (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) vale anche in questo ambito, purché vi sia un nesso causale accertato secondo criteri scientifici e giuridici rigorosi. Non vi è, però, alcun richiamo nella sentenza a tamponi, quarantene o mascherine come condotte tipiche del reato. L’unico riferimento al periodo Covid-19 è la citazione dell’art. 2, comma 3, d.l. 33/2020, che rinviava al Codice penale in caso di violazioni gravi, ma si tratta di un richiamo sistematico, non di una estensione automatica della fattispecie.

Perché si configuri dunque per la Cassazione epidemia colposa omissiva devono concorrere tre condizioni:

  1. La presenza di una posizione di garanzia (ad esempio un dirigente sanitario o un datore di lavoro in ambito specifico);
  2. un nesso causale dimostrato tra omissione e diffusione del contagio;
  3. una vera epidemia, ossia una propagazione incontrollata e massiva di un agente patogeno.

Un cittadino che viola la quarantena può essere punito per altre ipotesi (es. art. 260 TULS), ma non per epidemia colposa se non ricorrono questi requisiti.

La portata innovativa della decisione non consiste dunque in una “riscrittura” del reato, ma nella precisazione che anche l’inazione colpevole di chi ha obblighi di prevenzione può integrare il delitto, così come già avviene per omicidi o lesioni colpose omissive in campo medico e lavorativo.

Rimangono saldi i principi di tassatività e determinatezza del diritto penale. L’ergastolo previsto dall’art. 438 c.p. resta applicabile solo in casi di eccezionale gravità, dimostrati oltre ogni ragionevole dubbio. La Cassazione epidemia colposa omissiva è quindi un’interpretazione coerente con l’ordinamento, che rafforza la tutela della salute pubblica nei confronti di chi, pur avendo gli strumenti e il dovere giuridico, omette di agire, senza però criminalizzare i cittadini comuni.



Sergio Angrisano

Direttore Editoriale - giornalista televisivo e scrittore