IVA: il diritto alla detrazione resta valido anche senza dichiarazione annuale
La Cassazione ribadisce la prevalenza della sostanza sulla forma: con requisiti sostanziali provati, il credito IVA non può essere negato per la sola omissione dichiarativa
27 Gennaio 2026
Dott. Mauro Pantano
Il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato solo perché il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 673 del 12 gennaio 2026, ha accolto parzialmente il ricorso degli ex soci di una società estinta, focalizzandosi sulla prevalenza della sostanza sulla forma in ambito IVA.
Operazioni non imponibili: L’Ufficio non può presumere che un’operazione sia imponibile solo per la mancanza della dichiarazione; deve verificare l’effettiva natura delle operazioni.
Credito IVA: Il diritto di detrazione va riconosciuto se sussistono i requisiti sostanziali (acquisti reali inerenti all’attività), a patto che il diritto sia stato esercitato entro il termine biennale (tramite liquidazioni periodiche).
IRES e IRAP
Perdite pregresse: La Corte ha confermato che la deduzione delle perdite degli anni precedenti non è automatica. Si tratta di una scelta negoziale del contribuente che deve essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi; l’Amministrazione non può sostituirsi a questa volontà.
Accertamento induttivo: In assenza di dichiarazione, l’Ufficio è legittimato a ricostruire il reddito basandosi su presunzioni, invertendo l’onere della prova a carico del contribuente.
Responsabilità degli ex soci
La Corte ha chiarito che gli ex soci sono successori a titolo universale della società estinta.
Pertanto, possono essere condannati al pagamento delle spese processuali in quanto “giuste parti” del processo. L’eventuale limite della loro responsabilità (pari a quanto riscosso in sede di liquidazione) non impedisce la condanna, ma rileva solo nella successiva fase di riscossione.
Conclusione
La sentenza è stata cassata limitatamente alle questioni IVA e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame dei fatti.
