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Referendum sulla giustizia – Il TAR del Lazio respinge il ricorso del Comitato promotore

Il Tribunale amministrativo conferma la legittimità della scelta del Governo e chiarisce che non sono ammissibili rinvii fuori dai casi espressamente previsti dalla Costituzione.

28 Gennaio 2026

Redazione NNMAGAZINE

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, che contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di fissare le date del voto referendario nei giorni 22 e 23 marzo prossimi.

Con una sentenza articolata e puntuale, il Tribunale amministrativo ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti, chiarendo che non è possibile subordinare la deroga a un precetto normativo primario – chiaro e stringente – a un evento futuro e incerto, quale l’eventuale ammissione del quesito referendario. La normativa vigente, sottolinea il TAR, impone infatti, una tempistica certa per lo svolgimento del referendum costituzionale, anche al fine di evitare il protrarsi di uno stato di incertezza su una riforma già validamente approvata, ma non ancora efficace.

I giudici amministrativi hanno inoltre, respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione, affermando che la deliberazione del Consiglio dei Ministri e il successivo DPR di indizione del referendum, limitatamente alla scelta della data della consultazione, rientrano tra gli atti di alta amministrazione e sono pertanto sindacabili dal giudice amministrativo.

Nel merito, il TAR ha escluso che il Governo sia tenuto ad astenersi dall’indire il referendum durante il periodo di tre mesi previsto dalla Costituzione per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa popolare. La normativa, evidenzia il Collegio, contempla un’unica ipotesi di differimento dell’indizione del referendum costituzionale: il caso in cui, entro quel termine, sopraggiunga un’altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione. Anche in tale circostanza, il rinvio non è obbligatorio, ma facoltativo, come chiaramente indicato dall’espressione normativa “può ritardare” e non “deve”.

Secondo il TAR, questa disposizione conferma che, al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista, non sono configurabili ulteriori casi di rinvio e rappresenta una vera e propria norma di chiusura del sistema che disciplina il referendum costituzionale.

La decisione del Tribunale amministrativo rafforza dunque, la legittimità della scelta del Governo e chiarisce i confini normativi entro cui si colloca l’indizione delle consultazioni referendarie, riaffermando il principio di certezza del diritto e il rispetto delle tempistiche costituzionalmente previste.