Redazione

Ispettorato Nazionale del Lavoro: emanata circolare per il recupero delle retribuzione e delle contribuzioni negli appalti illeciti

Martedì, 24 luglio 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare in cui, al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte degli organi accertatori, ha fornito una serie di indicazioni di carattere operativo, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’INPS e con l’INAIL, valide per gli accertamenti futuri e per quelli non ancora definiti, in relazione alle ipotesi di appalti non genuini in cui siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavorati impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

La circolare si sofferma preliminarmente sul regime sanzionatorio della fattispecie illecita di appalto irregolare (privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003), punita dall’articolo 18, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 276/2003 con una sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dell’appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.

Sul piano dei recuperi contributivi e retributivi connessi all’accertamento di un appalto illecito, nella circolare si evidenzia come, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina previgente di cui alla Legge n. 1369/1960, la costituzione del rapporto di lavoro tra lavoratore e utilizzatore sia automatica, ma subordinata all’esercizio dell’azione giudiziaria di cui all’articolo 414 del Codice di Procedura Civile.

Da ciò discende che, con riferimento alle inadempienze retributive, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto della mancata proposizione della domanda da parte del lavoratore, “il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore”.

Al contrario, sul piano del recupero contributivo, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale, la cui fonte è nella legge, presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro, non essendo condizionato alla stipula di un atto di natura negoziale tra le parti private o alla scelta del lavoratore di adire l’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.

Sergio Angrisano

Direttore Editoriale - giornalista televisivo e scrittore